001
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
 

Trascrizione dal documento originale su pergamena dell'anno 1661, conservato nell’Archivio Diplomatico di Trieste, che riporta le regole della Congregazione di Santo Francesco (ovvero Tredici Casade) instaurate nell'anno 1246.

Constitutione ordini et constitutione della devota et nobile Congregatione o vero Fraternità di Santo Francesco, de quaranta Fratelli Nobili Tergestini.
In quanta veneratione et stima debbon gli huomini che vivono vita christiana sotto il glorioso vessillo de Christo haver i luochi sacri, non è alcuno l’esprimer lo possa con favole, i quali con ogni lor forso et lo bene debbono procurar ch’a gloria sua si fondino, et constituiscono luochi pij, con quali cresca la Religione ad ogni suo colmo et sumità, la qual radicando ne’ cuori delle genti l’amabilissima gloria d’Iddio et con l’incomparabil sua virtù illuminando et infiamando gli animi de quali che l’osservano di giorno in giorno fioriscono in loro opere degne, pie et grate al nostro Signore, per mezzo poi delle quali maggiormente si stabilisce la pace et l’unione fra fratelli in Christo et la tranquilità de tutto il mondo della qual non è cosa veruna ch’a ciascuno debbi esser più cara, né che da tutti con maggior effetto d’animo desiderar si debba; et veramente si dia tener per fermo che ogni di qual sorte travagli, pene, incomodi et massime che li huomeni patiscono in questo mondo, da niuna altra caggione pervengino se non dalla giustissima ira d’Iddio provocata dalle male voglie et opinione degli huomeni allontanatesi da detta Religione, la qual è mezo et dritta via de unirsi con Dio optimo et massimo qui in terra et su nel Cielo. Perciò che questa santissima et benedetta Religione è quella in somma che s’associa et fa veri amici del Sommo et alto Iddio viva fonte et gratia d’ogni bene dobbiamo al tutto noi con ogni nostra forza imittarla et seguirla, la qual mediante l’aiuto d’Iddio augumentava per virtù di questa buona riforma.
Essendo adunque questa Benedetta Confraternita ancor dell’anno 1246 da maggior nostri instituita, così possa alle santissime vie vostre di darci cotal carica da noi si farrà con somma sincerità di core per quanto farran le debol forze del nostro ingegno.
Noi adunque a questo deputati publicaremo queste benedette leggi et santi ordini da noi refformati nel modo come intendevasi, quali pregamo Iddio ottimo massimo ch’a laude et gloria sua per augumento er accrescimento di questa benedetta Congregatione, debbino con ogni sincerità esser conservata.

Et primo, che li fratelli di questa Congregatione haver debbino due governatori ò ver Camerarij elletti per il più numero di detta Congregatione, i quali per lor debito et officio debbino con ogni diligentia procurar l’utile et beneficio d’essa Congregatione et ad unquem esseguir quel tanto che dalli Fratelli di detta Congregatione iustamente fosse determinato.

2° Item, che li detti Camerari insieme con il guardiano del convento de lo Santo Francesco debbino admonir tutti li fratelli che dui volte almeno all’anno, et si comne ad ogni buon Christiano s’aspetta debbino confessando li suoi peccati reconciliarsi con il nostro Signore Iddio, le quali admonitioni debbino fare l’una lo primo di decembrio et l’altra il primo capitolo avanti la Resuretione del nostro Signore.

3° Item, che di continuo così di giorno come di notte si debbi ardere una lampada dinanzi all’Altar grande di Santo Francesco a veneratione del nostro Signore Jesu Christo, et si come debitamente si deve fare.

4° Item, che ad honore et laude di Iddio et Santo Francesco in ogni prima domeniga del mese si habbia celebrar una messa alla qual tutti li fratelli trovar si debbino con le candelle accesse, eccetto quelli che fossero impediti de infirmità ò ver d’alcun altro urgente impedimento, per li qual impediti debbino le lor mogli star alla detta Messa altrimente caschino alla pena de soldi 3.

5° Item, che tutti li Fratelli che sarrano stati alla detta Messa ò quella fornita recusassero, ò vero non curassero redursi al Capitolo insieme con gli altri, caschino alla pena de soldi 3 per cadauno.

6° Item, che se alcuno de Fratelli di detta Congregatione biastemasse il nome de Dio, ò ver della Vergine Maria, siano obligati il guardiano et camerarij admonir in secretto quello che biastemeva che debbia da simil biastema astenersi, et se perseverasse nella biastema debbino detti guardiano et Camerarij dui altre volte admonirlo in Publico Capitolo non voglia perseverare nella biastema, et non volendo emendarsi sia ipso iure cassa’ da questa Congregatione.

7° Item, che tutti li Fratelli quando s’entra in Capitolo, finita la Messa si come è costume debbino al locho solito dir 3 Pater Nostri et 3 Ave Maria per l’anima de vivi et morti. 8° Item, che essendo redotti li Fratelli in Capitolo debbino parlar con ogni modestia et non debbino impetuosamente uno contra l’altro contrastar, et admonitti da cadauno delli Camerarij de non perseverar in simil contrasto et non aquietandosi, casca alla pena de soldi 4: quali recusando pagar detta pena ad monito per 3 volte dall’official deputato se intenda ipso iure casso et privo d’essa Confraternità.

9° Item, che mancando di questa vita alcun di detti Fratelli o vero le moglie et figlioli o altri de congionti di sangue habitanti però in casa d’esso Fratello, siano tenuti tutti li Fratelli sotto pena de soldi 8. per cadauno contrafaciente et debino star alla Messa, o ver Vespero, con le Candelle accesse.

10° Item, che debbino nel tempo de otto giorni, come meglio a loro pareva, far dir una messa cantada per l’anima del defonto, alla qual messa debbino similmente trovarsi tutti li Fratelli sotto pena de soldi 3.

11° Item, che li Camerarij in occorenza di portar qualche fratello morto, o vero de sua casa come di sopra alla sepoltura, recercar debbino quattro de detti Fratelli a dover portar detto Fratello morto, i quali recusando detti Camerarij debbino recercar altri quattro, et quelli havevan recusato, caschino alla pena de soldi 12. per cadauno.

12° Item, che nel giorno de Santo Francesco tutti li Fratelli d’essa Congregatione venir debbino alla Messa nella festività di quel santo celebrata, quali debbino finita la Messa intravenir alli conti delli Camerarij per molte cause et rispetti sotto pena de soldi 10. per cadauno de contrafacienti come di sopra, li quali conti li detti Camerarij debbino nell’istesso giorno de Santo Francesco chiaramente haver resi et fatti, sotto pena de soldi 5: ...(?) et li crediti di detta Confraternità debbino esser saldati dalli detti Camerarij, anchor che per loro non fossero scossi.

13° Item, che se alcuno Fratello per 3 volte fosse contumace, come è detto de sopra et recusando pagar li soldi 3: della pena, et …(?), essendo però quello per li official della detta Congregatione admonito, debbi ipso facto, et s’intenda quello esser casso d’essa Confraternita, per il che i Camerarij che sarrano per tempo debbiano subito proponer di crear novi Fratelli in luocho de quelli che sarrano cassati, et questo sotto pena de ...(?) diece.

14° Item, che alcuni non possi esser admesso in questa Confraternità che non sia nato d’una delle tredice Fameglie infrascritte, però in tutto e per tutto iuxta la parte presa che già fu fatta in questo nobile Colleggio l’anno 1558 il dì 27 genaro aggionta in fine delli presenti capitoli.

I nomi delle quali tredice nobbili Famiglie di questa nobile et honoranda Confraternità seguono come infrascripto:


  • Cioè La nobile Fameglia delli Argento
  • La nobile Fameglia de Giuliani
  • La nobile Fameglia de Bonomi
  • La nobile Fameglia de Burli
  • La nobile Fameglia de Leo
  • La nobile Fameglia de Paduino
  • La nobile Fameglia de Basejo estinta
  • La nobile Fameglia de Cigotti estinta
  • La nobile Fameglia de Stella estinta
  • La nobile Fameglia de Peregrini estinta
  • La nobile Fameglia de Belli estinta
  • La nobile Fameglia de Pettacy
  • La nobile Fameglia de Tophany estinta


15° Item, che nella Festa de Santo Francesco ogni anno per li Camerarij debbia esser fatta una Ellemosina alli Poveri de Christo, et questua alla presentia di tutti li Fratelli ò ver della maggior parte, la qual Elemosina però non debbi passar la summa de lire dodeci de pizzoli.

16° Item, che in tutti li Capitoli si farrano debbia esser letto la nottula de detti ... (?) acciò che quelli non intervuenivan debbino esser zontati quale ...(?) s’intendino à quelli che venivan alla Messa ...(?) comenzato el Evangelio.

17° Item, che il numero de detti d’essa Congregatione non debbia esser più di 40.

18° Item, che tre volte all’anno, cioè la prima domeniga de genaio, la prima domenica de marzo, et la prima domenica de Luio quest’ordini per il Cancelliero della Confaternità debbino esser publicati nel Capitolo ad intelligentia delli Fratelli.

19° Item, che il giorno di Santo Francesco si debbino crear li Camerarij quali durino per un anno, et al più ne possino esser confirmati oltra detto anno, mà debbino vottar secondo il consuetto. 20° Item, se alcuno delli Camerarij non venivano alla Messa come di sopra, caschino alla penna de soldi 10. per cadauno.

21° Item, che li Camerarij se farrano, siano tenuti prestar idonea segurtà per la loro Administratione, et se intenda principal securtà coloro che ellegerano detti Camerarij et similmente li vecchi Camerarij che admettessero securtà non sufficienti s’intenda ... (?) per li detti Camerarij confirmati.

22° Item, che nel giorno de Santo Francesco si debbia creare un Cancelliero alla detta Confraternità, al quale se darà per suo sallario soldi 6: di piccoli all’anno, et quando esso Cancelliero non venirà a esercitare il officio suo, ò verò non manderà persona admissibile secondo la forma di questi Capitoli, un altro de detti fratelli chiamato per li Camerarij debbia per tal giorno far quell’officio al qual se dia soldi dieci per la sua fatticha del sallario, però del detto Cancelliere, qual salario non debbin li Camerarij pagar al detto cancelliere se non finito il suo regimento sotto pena de ...(?) del suo.

23° Item, che li Camerarij debbino ellegere un officiale o vero Comandatore al qual se dia per suo salario soldi 6: di piccoli all’anno.

24° Item, quando s’accettarà et confirmarà qualche fratello nella detta Congregatione o Colleggio, di nuovo quello sia tenuto a esborsar et pagare alla Confraternità soldi trenta dui de piccoli et sia il suo arbitrio a far del suo la collatione alli fratelli in segno di Charità come esser consuetto.

25° Item, detti intrade d’essa Confraternità si debbia comprare le Candelle quali li fratelli tenirano accesse alla Messa ordinaria et similmente si debbia comprare dui Candellotti per l’altare, et uno per ardere quando fa sera al Corpus Domini.

26° Item, siano obligati tutti li Fratelli che si trovevano alla detta Messa andar a sofferir, secondo è il costume.

Associazione Tredici Casade - Trieste - P.Iva/C.F. 90038010329

Copyright © 2014 - All Rights Reserved

Questo Sito Web utilizza unicamente Cookie atti a salvare la sessione del visitatore e svolgere altre attività necessarie al funzionamento del Sito Web come ad esempio salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza del visitatore Maggiori informazioni